IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
   Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
   Vista  la  delega  conferitagli  dal  Presidente del Consiglio dei
Ministri  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 8
agosto  1987  integrato  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 settembre 1987;
   Vista  la  direttiva  CEE  n.  86/295  per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione
in  caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere,
inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183;
   Visto  il  decreto  ministeriale  di attuazione della direttiva n.
84/532/CEE;
   Considerato  che  occorre provvedere all'emanazione del decreto di
attuazione della suddetta direttiva;
   Sulla  proposta  dei  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
sanita';
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
   1.  Il  presente  decreto  stabilisce le norme di attuazione della
direttiva  n.  86/295/CEE,  relativa  alle strutture di protezione in
caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere, che
ha forza di legge ai sensi del'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n.
183.
   2.  La  direttiva  n.  86/295/CEE  viene  pubblicata unitamente al
presente decreto.
   3. Le macchine per cantiere cui si applicano le norme del presente
decreto sono i caricatori a cingoli a ruote, i trattori a cingoli e a
ruote,  le  motolivellatrici  e  le  motoruspe  sempreche' di potenza
superiore a 15 Kw.